Art. 13.
(Vigilanza).

      1. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'organismo di vigilanza, sono individuate le procedure di controllo, periodico e straordinario, dei prodotti e della permanenza in questi della certificazione dopo la loro messa in opera, sono definite le eventuali attività di

 

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controllo delle procedure di gestione e di garanzia della sicurezza e di rilevazione e reazione agli incidenti attuate dai committenti e sono indicate le modalità per l'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge. Sono fatte salve le sanzioni civili, penali e disciplinari previste dalla normativa vigente in materia, in quanto applicabili.
      2. L'organismo di vigilanza contesta, senza ritardo, le violazioni ai responsabili, ai quali è concesso un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte. Decorso tale termine, l'organismo di vigilanza valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito. Le sanzioni eventualmente comminate sono impugnabili davanti al giudice amministrativo, nei modi e nei termini di legge.
      3. L'organismo di vigilanza esercita la propria attività di controllo anche quando è decorso il termine di cui all'articolo 12, comma 4.
      4. Se le eventuali giustificazioni sono ritenute insufficienti, l'organismo di vigilanza diffida l'aggiudicatario al compimento, entro un congruo termine, degli interventi necessari al ripristino dei requisiti oggetto di controllo ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento del diffidato, l'organismo di vigilanza, nei modi e nei termini indicati nello stesso regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, procede, se possibile, all'esecuzione, diretta o indiretta, degli interventi non compiuti oppure ordina al committente l'indizione, entro un congruo termine, di un nuovo appalto, oltre all'applicazione delle sanzioni previste.